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Legge 23/12/1996 n. 662

22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 27 agosto 1994 n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994 n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori generali prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995 n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all'interno della programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996".

23. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e dal comma 20 del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale é elevata in misura pari al 2 per cento.

24. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicità.

25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare quote dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.

26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, sentita l'ANCI, quali tipologie di risposta assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento delle situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.

27. L'attività dei medici di medicina generale, nel quadro delle funzioni attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, é orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro, al contenimento delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La quota variabile della remunerazione dei medici di medicina generale viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per l'anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello regionale, i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento.

28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente dal Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le società scientifiche interessate, acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità. Il Ministro della sanità stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi.

29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili, sulla base degli indirizzi del livello centrale e regionale, dell'attivazione dei sistemi informativi per la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione, controllo e valutazione dell'attività assistenziale e prescrittiva facente capo ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonché della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero della sanità. Per corrispondere alle esigenze informative del livello centrale, il Ministero della sanità può attivare forme campionarie di rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi di cooperazione con aziende sanitarie e regioni.

30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonché per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, devono essere riportati in caratteri "Braille", in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 10 gennaio 1998.

32. Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile.

33. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono fissati i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenzae tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.

35. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

36. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, é rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico, nonché la copertura degli oneri di cui al comma 42.

37. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39.

38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto é stabilita nella misura del 10 per cento.

40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico é inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico é compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico é compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico é pari o superiore a lire 200.000. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'ar- ticolo 2 della legge 8 marzo 1968 n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995 n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento.

 

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